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Iva Per Cassa Art.32-bis D.L. 22/06/2012


L’articolo 32 bis del D.L. n. 83/2012 ha introdotto il nuovo regime dell’Iva per cassa.

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Si prevede che:

Ø  per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

Ø  per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo regime comporta da un lato, che l'imposta sulle operazioni imponibili fatturate è dovuta nel momento in cui il cliente paga il corrispettivo, dall'altro che il diritto di detrarre l'IVA può essere esercitato solo dopo aver pagato i fornitori o comunque trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.


Il regime dell'IVA per cassa mira a non far anticipare al cedente l'IVA nei casi in cui l'acquirente o il committente non abbiano ancora pagato le fatture.


Non possono rientrare nel regime Iva per cassa le seguenti operazioni:


ü  cessioni/acquisti effettuate in regimi speciali (regime del margine, agenzie viaggio, editoria...),

ü  cessioni/acquisti verso consumatori finali,

ü  operazioni verso soggetti in reverse charge,

ü ; operazioni ad esigibilita' differita,

ü  acquisti intracomunitari,

ü  importazioni/esportazioni extra cee,

ü  estrazione di beni da depositi Iva.


A seguito della scelta del regime dell'IVA per cassa, il provvedimento dispone che il contribuente dovrà riportare nelle fatture l'annotazione che si tratta di operazione con IVA per cassa, ai sensi dell'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Trascorso un anno dalla “data di effettuazione dell'operazione” (=data consegna per le merci e data fattura per le prestazioni di servizio o per gli acconti fatturati prima della fornitura) l'iva va comunque versata/detratta anche se non si è incassato/pagato il corrispettivo.

L'unica eccezione si verifica quando il cliente è stato sottoposto a procedure concorsuali o esecutive (fallimento, liquidazione, concordato preventivo, etc.).


L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno tre anni, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari.

Predisposizione archivi di base per attivare il regime di Iva per cassa.

1. Le aziende che a partire dal 1° dicembre 2012, hanno aderito al nuovo regime dell’I.V.A. per cassa, dovranno indicare, in Ragione Sociale Utenti (C1.1.9), nel campo Gestione IVA DL 22/12 il valore S, il programma richiederà la data inizio del nuovo regime IVA.

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2. Piano dei conti (C 1.1.1): creare due conti nuovi da utilizzare per contabilizzare l'Iva per cassa sulle fatture di vendita e sulle fatture di acquisto.

- IVA ESIGIBILE PER CASSA    (ad esempio: 2100 00002)
- IVA DETRAIBILE PER CASSA (ad esempio: 1100 00003)

3. Codici Conto fissi (1.1.A): memorizzare i nuovi conti in Iva per cassa, nei codici conti fissi,rispettivamente in  A009 - IVA SU ESIGIBILE PER CASSA e A034 - IVA DETRAIBILE PER CASSA. Il programma li utilizzerà in fase di importazione delle fatture di vendita e in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto tramite il programma di Verifica Fatture Fornitori (C 5.1.5).

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4. Causali di Contabilità (1.1.6):  le causali che interagiscono con il sistema di Iva per cassa sono le causali relative a :

ü   EMISSIONE FATTURA
ü   RICEVIMENTO FATTURA

ü   INCASSO FATTURA
ü   PAGAMENTO FATTURA

ü   EMISSIONE RIBA
ü   RIBA INSOLUTA



NOTE OPERATIVE

In fase di emissione e/o contabilizzazione di fatture attive/passive il programma controlla la data di emissione del documento confrontandolo con la data di Inzio del regime in Iva per cassa (punto 1 ) .

L'emissione dei documenti di vendita e la registrazione delle fatture di acquisto è possibile effettuarle con le causali che vengono solitamente utilizzate senza doverne creare di apposite.

Lo stesso concetto vale anche per le registrazioni degli incassi/pagamenti e l'importazione degli effetti/tratte.
 
5. SE SI IMPORTANO LE FATTURE IN CONTABILITA'
Se le fatture emesse sono importate automaticamente dal programma di Importazione fatture (C 5-1-1),  le stesse saranno contabilizzate in automatico utilizzando la contropartita indicata nella tabella dei Codici Conto Fissi come indicato al  (punto 3 ) . L'importazione fatture in regime Iva per cassa, attiva un nuovo campo "art. 32 DL 22/12" impostato a S, è possibile modificarlo impostando a N per contabilizzare delle fatture di  vendita che non rientrano nel regime di Iva per cassa (vedi esclusioni ).

6. SE SI UTILIZZA IL PROGRAMMA DI VERIFICA FATTURE FORNITORI
Utilizzando il programma di Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5),  le fatture saranno contabilizzate in automatico utilizzando la contropartita indicata nella tabella dei Codici Conto Fissi come indicato al  (punto 3 ) . La contabilizzazione tramite Verifica Fatture Fonitori in regime Iva per cassa, attiva un nuovo campo "art. 32 DL 22/12" impostato a S, è possibile modificarlo impostando a N per contabilizzare delle fatture di acquisto che non rientrano nel regime di Iva per cassa (vedi esclusioni ).

7. SE SI IMPORTANO GLI EFFETTI/TRATTE IN CONTABILITA'
Se gli effetti/tratte sono contabilizzati automaticamente dal programma di Importazione effetti (C 5-1-2) e Importazione tratte (C 5-1-3) e se sulla relativa fattura il flag IVA DL 22/12 è uguale a  S, sulla registrazione il programma compilerà in automatico il campo  IVA incassata.

In fase di elaborazione dell'annotazione periodica Iva il programma verificherà che la scadenza di tutti gli effetti/tratte contabilizzati in Iva per Cassa corrisponda al periodo richiesto della liquidazione Iva. Nel caso in cui il programma di Annotazione periodica Iva verifichi l'esistenza di effetti/tratte scadenti nel mese richiesto, dopo aver scelto la stampante, verrà visualizzato un messaggio che richiede se "effettuare il movimento contabile relativo alle R.B./tratte maturate per un totale di  ....". Rispondendo Si verranno richiesti i dati relativi a Data registrazione e Causale contabile e verrà generato un movimento del tipo Iva c/vendite a Diversi in cui l'Iva c/vendite viene movimentata in Avere per il totale e per ciascuna R.B./tratta verrà creato un movimento dare con i riferimenti alla fattura e al codice cliente (es: "Ft.123 del 22-01-13 cl.01234"). Se il movimento è già stato eseguito il programma ripropone il messaggio: "Il movimento contabile automatico relativo alle R.B./tratte maturate è già stato registrato con il numero xxxx, Si desidera rigenerarlo per un totale di yyyy ?".


8. REGISTRAZIONI CONTABILI DI INSOLUTI DI FATTURE IN IVA PER CASSA
La registrazione contabile degli insoluti con il programma Registrazione in Prima Nota (C 2-1), deve essere effettuata inserendo un REGISTRAZIONE per ogni R.B. INSOLUTA impostando la data registrazione uguale alla data scadenza e inserendo negli appositi campi il numero e la data della fattura relativa in modo da consentire al programma di riaprire la partita del cliente  e rilevare in automatico, sul campo Iva incassata,  la parte di Iva esigibile per cassa (che comparirà con segno negativo) come nell'esempio che segue:
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9. REGISTRAZIONI CONTABILI IN IVA PER CASSA SE SI UTILIZZA IL PROGRAMMA DI REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA
Gli utenti che registrano le fatture di vendita/acquisto in Iva per Cassa, tramite il programma Registrazione in Prima Nota (C 2-1), possono eseguirle con la normale operatività. La novità consiste nel nuovo campo IVA DL 22/12 che sarà proposto automaticamente in base alla data di registrazione: se la data rientra nel range indicato in Ragione Sociale Utente sarà valorizzato a “S” altrimenti a “N”.
Segue un esempio di una fattura di acquisto registrata “con Iva per cassa”:

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Il documento viene elencato nel registro Iva acquisto del periodo di registrazione della fattura  ma non viene conteggiato tra l'Iva a credito nella stampa dell'Annotazione Iva.

Segue un esempio di una fattura emessa registrata “con Iva per cassa”:

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Il documento viene elencato nel registro Iva vendite del periodo di registrazione della fattura  ma non viene conteggiato tra l'Iva a debito nella stampa dell'Annotazione Iva.

10. REGISTRAZIONI INCASSI/PAGAMENTI DI FATTURE IN IVA PER CASSA
La registrazione dell'incasso/pagamento di una fattura con Iva per cassa deve essere eseguita OBBLIGATORIAMENTE con le procedure Incasso clienti (C 4-B)
Pagamento fornitori (C 4-C).

Ipotizzando l'incasso parziale della fattura sopra indicata, dopo l’inserimento dell’importo incassato, il programma valorizzerà automaticamente il campo "Iva incassata" (per attivarlo cliccare su "visualizza colonna"),se la fattura viene incassata totalmente il campo “Iva incassata” verrà compilato con l’intero importo Iva della fattura in questione altrimenti sarà proporzionato all'importo incassato.

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La registrazione dell'incasso esegue il giroconto contabile tra il sottoconto dell'Iva esigibile per cassa e l'Iva a debito ed ha effetto sull'annotazione Iva periodica, dove verrà conteggiato tra l'Iva a debito del periodo.

Ipotizzando il pagamento parziale della fattura sopra indicata, dopo l’inserimento dell’importo pagato il programma valorizzerà automaticamente il campo “Iva pagata”(per attivarlo cliccare su "visualizza colonna"), se la
fattura viene pagata totalmente il campo “Iva pagata” verrà compilato con l’intero importo Iva della fattura in questione altrimenti sarà proporzionato all'importo pagato.

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La registrazione del pagamento esegue il giroconto contabile tra il sottoconto dell'Iva detraibile per cassa e l'Iva a credito ed ha effetto sull'annotazione Iva periodica, dove verrà conteggiato tra l'Iva a credito del periodo.

Qui di seguito alcuni esempi di registrazioni contabili in regime di Iva per cassa ed il relativo effetto su contabilità ed annotazioni periodica Iva e registrazioni particolari di fornitori (es.Vodafone, Enel, Acea ecc..).