TERMINI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA


Con l'avvento della fatturazione elettronica ciò che è cambiato in generale è il momento di EMISSIONE del documento: la fattura si ha per emessa con la TRASMISSIONE a SDI.

Per un primo periodo, fino al 30 giugno per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre per i mensili, l'Agenzia Entrate ha concesso di non applicare sanzioni in caso di trasmissione tardiva purchè entro il termine della liquidazione Iva.

  1. Per le Fatture immediate il termine per l'emissione(*) è di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione(**) (art. 21 c-4 DPR 633/73).

    (*) Per data emissione si intende ladata” della fattura elettronica (Circ. A.E. 14/E 17/06/19) ovvero la “data documento” della ex fattura cartacea.

    (**) L'operazione si intende effettuata quando:

Se la data di effettuazione dell'operazione coincide con la data di emissione della fattura non è necessario indicare altre date. La data di effettuazione dell'operazione o la data di cessione dei beni deve essere indicata quando è diversa dalla data di emissione della fattura (art. 21 comma 2 lettera g-bis).

Negli esempi riportati dalla circolare A.E. la data della fattura corrisponde sempre alla data di effettuazione dell'operazione. I 10 giorni sono quelli che intercorrono tra la data della fattura e la data di trasmissione a SDI.

2) per le Fatture differite da bolle il termine di emissione delle fatture non è cambiato ed è sempre entro il 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni (art. 21 c.4 a) DPR 633/72).


Le specifiche sulla fatturazione elettronica non sono variate e non ci sono nuovi campi per la “data di effettuazione dell'operazione”.

Nei casi in cui sia necessario indicarla, dovrà essere inserita manualmente come descrizione aggiuntiva.